Risulta davvero imbarazzante leggere post come quello apparso sul blog di Aldo Maria Valli dal titolo "Munus e ministerium nella rinuncia di Benedetto XVI: l’apparenza e la sostanza".
In conclusione, si afferma la validità delle dimissioni come espresse nella Declaratio poiché i due termini nel CIC sono "anche" usati in maniera equipollente. Affermano con serenità "Tuttavia, il diritto canonico non conosce una scissione tra i due concetti"; la qual cosa è letteralmente falsa poiché il diritto canonico conosce la situazione di sede impedita, dove l'impedito non può esercitare il ministero pur evidentemente conservando il munus.
Con altrettanta lucidità, occorre riconoscere che l'ipotesi che Papa Benedetto abbia voluto comunicare la propria sede impedita è una interpretazione e non un fatto. Non c'è alcun riferimento esplicito di Ratzinger, né di allora né dopo.
Invece occorre riconoscere una serie di elementi che gli autori di quel post hanno bellamente ignorato.
Anzitutto nella stessa Declaratio si mostra una chiara distinzione tra munus e ministerium, identificando quattro elementi (governare, insegnare, pregare e patire) di cui il Papa rinuncia esplicitamente a due. Questa rinuncia "parziale" è sostanzialmente riconfermata nell'ultimo discorso di Ratzinger da Papa, quando afferma che ha rinunciato "al ministero attivo", sottintendendo un "ministero passivo" a cui non ha rinunciato.
E poi abbiamo un enorme "elefante nella stanza" che nessuno vuol vedere: la Declaratio è una dichiarazione di ... una dichiarazione! Nella Declaratio si dichiara una volontà di un atto, non c'è l'atto! Oltretutto è un atto che si vuol compiere nel futuro, il che pone altri problemi non banali sulla liceità e validità dell'atto stesso. In altre parole, se uno dichiara di volersi sposare (o divorziare) il 10 del prossimo mese, questo non comporta che da quel giorno in poi sia da considerarsi sposato (o divorziato).
La distinzione tra dichiarazione e atto risulta evidente considerando una ipotesi: immaginiamo che prima del 28 febbraio 2013 Papa Benedetto abbia dichiarato: "Dopo una serie di colloqui con molti cardinali, dichiaro di voler rimanere in carica e di non volermi più dimettere". A quel punto, essendo ancora Papa nel pieno dei suoi poteri, le dimissioni sono annullate così come la Declaratio, giusto? E questo si può affermare proprio perché la dichiarazione dell'11 febbraio è una dichiarazione, non è un atto di dimissioni.
Infine vorrei sottolineare un punto che mi pare finora sia stato sottovalutato. Nella Declaratio si legge "liberamente dichiaro" ("plena libertate declaro") il che non vuol dire che dichiara liberamente, non che le dimissioni siano libere!
Se io dichiarassi che "liberamente dichiaro oggi che il mio matrimonio il prossimo mese sarà dichiarato nullo" questo non vuol dire che io sia d'accordo con l'atto.
Tutto questo considerato, porta ad un nodo dirimente: il Papa è totalmente onnipotente nel suo governo e nella sua azione? Il Papa è comunque in ogni caso al di sopra del diritto canonico, della Tradizione, di ogni legge della Chiesa? Se la risposta è si, allora non si capisce perché nel CIC ci sia una norma che si metta a specificare le condizioni per cui un Papa si possa dimettere; tanto può fare come gli pare!
Se no, allora Ratzinger ha operato contro il diritto canonico che non prevede una divisione del papato, non prevede un ministero attivo da cui dimettersi e un ministero passivo che si può trattenere. E quindi la Declaratio è nulla come documento di dimissioni.
Infine c'è un ultimo aspetto da considerare. Chi afferma la nullità della Declaratio, lo fa con un obiettivo: dichiarare nullo il pontificato di Bergoglio.
Ebbene, ribadisco che, secondo la mia personale opinione quel pontificato è nullo perché il conclave è nullo. E la nullità di quel conclave dipende da un dato oggettivo, un dato indiscutibile: il fatto che sia iniziato 12 giorni dopo le (presunte) dimissioni, mentre la regola impone l'attesa di 15 giorni (UDC, n. 37). Nel dettaglio, la regola stabilisce che i cardinali possono anticipare, ma solo se gli elettori sono tutti presenti, condizione non soddisfatta. Ancora più nel dettaglio, il fatto che fosse nota l'assenza dei due e le loro motivazioni, non comporta per i cardinali la possibilità di interpretare tali motivazioni e di decidere che sono tutti presenti e che quindi si può anticipare.
In conclusione, il conclave del 2013 e il successivo pontificato sono comunque da considerarsi nulli, come già evidenziato in questo blog nel lontano settembre 2015.
Ciellino Partigiano.